La Corte di Cassazione è ritornata nuovamente sull'annosa questione delle verifiche tecniche a cui devono essere sottoposte le apparecchiature per il rilevamento della velocità.
Con l'ordinanza n. 11776/2020, la Sesta Sezione della Suprema Corte ha rilevato che la dicitura nel verbale di accertamento che l'apparecchiatura era debitamente omologata e revisionata non soddisfa le esigenze di affidabilità dell'omologazione e della taratura individuate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015, alla base della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, C. d. S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Conseguentemente, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. 533/2018; id. 32369/2018).