Patrocinio a spese dello Stato
Lo studio garantisce il patrocinio in materia penale e civile ai clienti, maggiorenni o minorenni, che abbiano i requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio.
In particolare il Testo Unico in materia di spese di giustizia prevede che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore alla somma, aggiornata ogni due anni, indicata nel D.P.R. 115/2002 (€ 11.493,82 per l'anno 2020).
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Si evidenzia, però, che la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può
essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal DPR 115/2002.
Di concerto, con il cliente, si valutano i requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio ai fini della predisposizione della relativa istanza.