Autovelox: la Corte Cassazione ritorna sulla questione delle verifiche necessarie per gli apparecchi
La vicenda riguarda il ricorso per Cassazione contro una sentenza del Tribunale che, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune e, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la validità del verbale di accertamento impugnato, rilevando che nessuna previsione impone di indicare nel verbale di accertamento i risultati della taratura dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità, anche in considerazione della irrilevanza della taratura rispetto alla correttezza del rilevamento e che la funzionalità dell'apparecchiatura poteva dirsi provata alla luce del certificato di messa in opera e controllo.
Con l'ordinanza n. 10464/2020, la Seconda Sezione della Suprema Corte ha rilevato che, per effetto della ricordata sentenza n. 113 del 2015 della Corte Costituzionale, deve ritenersi che l'articolo 45, sesto comma, cod. strad. prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura.
A contrario, la sentenza impugnata, ha ritenuto irrilevante la taratura rispetto alla correttezza del rilevamento, facendo erroneamente riferimento alla sufficienza, ai fini della funzionalità, del certificato di messa in opera e di controllo. Conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso la Suprema Corte ha statuito che "qualora venga contestata l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (v., di recente, Cass. 3 ottobre 2019, n. 24757)."