La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.42346, depositata il 18.11.2024, ha affermato che il giudice di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 L. 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, è quello del luogo della sua effettiva esecuzione, pur se diverso dal giudice che ha emesso l'ordinanza ex art. 62 legge citata, indicativa delle modalità esecutive di tale pena sostitutiva.