La Suprema Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l'ordinanza n. 12656 del 2020 ha ribadito che la colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare) non costituisce oggetto di diritti, quindi non è oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà esclusiva del lastrico e, pertanto, la proprietà della colonna d'aria va intesa come diritto in capo al proprietario del lastrico, che ha la facoltà di utilizzare senza limitazione alcuna lo spazio sovrastante mediante sopraelevazione (cfr. Cass. 22032/2004).
Conseguentemente, dato che la proprietà della colonna d'aria non costituisce diritto autonomo rispetto a quella del lastrico solare, ma va intesa come contenuto del diritto del proprietario di utilizzare lo spazio sovrastante, quest'ultimo ha il diritto di sopraelevare se non compromette l'estetica e la stabilità del fabbricato.