La Suprema Corte con l'ordinanza n. 11858 del 18.06.2020, della VI Sezione Civile, ha ribadito un importante principio ovvero che "ai sensi degli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato in ogni procedimento civile, con inclusione della volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria, perché l'istituto copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale, sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente, pur potendo stare in giudizio personalmente, richieda la nomina di un difensore, al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti, ritenendo di non essere in grado di operare da sé (cfr. Cass. 14.12.2017, n. 30069)"
La Corte ha specificato che tale conclusione discende dalla lettera degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115 del 2002 che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato ed assicurano la difesa alle persone non abbienti sia nel processo civile che negli affari di volontaria giurisdizione, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore. Ciò appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, III co., Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.