L'eccezione di incompetenza per territorio è inefficace se la parte non indica il giudice ritenuto competente con riferimento i criteri concorrenti di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c.
Con l'ordinanza n.13638, pubblicata il 2 luglio 2020, la sesta sezione della Corte di Cassazione Civile torna ad affrontare la questione dell'efficacia dell'eccezione di competenza del giudice adito nelle cause relative ai diritti di obbligazione.
Nell'esaminare il ricorso per regolamento di competenza proposto dal convenuto avverso la sentenza che aveva respinto l'eccezione di incompetenza radicando la competenza presso il tribunale adito, la Corte, richiamando le precedenti pronunce, ribadisce che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (così, da ultimo, Cass. Civ. n. 16284/2019).
Nel caso preso in esame il convenuto, nel sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo aveva sì contestato la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri previsti, ma aveva indicato il giudice ritenuto competente soltanto con riferimento al criterio previsto dall'art. 19 c.p.c., omettendo di indicarlo con riguardo ai due criteri concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c.
In particolare la formulazione dell'eccezione di incompetenza è risultata inefficace per la mancata indicazione del giudice competente in relazione al criterio del forum destinatae solutionis, in applicazione del principio che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., tale foro, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito ( Cass. Civ. n. 32692/2019).