L'errore dell'avvocato non costituisce giusta causa per la restituzione in termini
Con la sentenza n. 20132/2020, la Sezione IV della Cassazione Penale, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito un orientamento consolidato in tema di restituzione in termini conseguente al mancato o inesatto adempimento dell'incarico da parte del difensore.
Sul punto, Secondo la Suprema Corte, pur in presenza di due arresti giurisprudenziali di segno contrario, rimasti isolati (Sez. 6, n. 35149 del 26/6/2009; Sez. 2, n. 31680 del 14/7/2011), "il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico (nei precedenti di proporre impugnazione, ma, mutatis mutandis, il principio vale anche per la richiesta di rito alternativo) a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, (che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini) poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione (cfr. Sez. 3, n. 39437 del 5/6/2013, Sez. 1, n. 1801 del 30/11/2012 dep. 2013, Rv. 254211; Sez. 4, n. 20655 del 14/3/2012, Rv. 254072; Sez. 5, n. 43277 del 6/7/2011, Rv. 251695, Sez. 6 n. 18716 del 31/03/2016, Saracinelli Rv. 266926; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438, Sez. 4 n. 39535 del 15/7/2016, Cucco, n.m; Sez. 4, n. 24960 del 26/4/2017, Trombetta, n.m.; Sez. 4 n. 6592 del 28/1/2020 n.m.)."
Nel ribadire tale principio la Corte ha specificato che, non può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43277 del 6.7.2011, in cui il difensore aveva ritenuto che il termine per il deposito della motivazione rimanesse sospeso nel periodo feriale).