La Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 04/04/2020, in tema di confisca del veicolo in caso di esito positivo della messa alla prova, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova."
In motivazione la Corte ha rilevato che ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 cod. strada, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità è prevista la revoca della confisca del veicolo sequestrato, mentre tale effetto non consegue all'esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 168 bis c.p..
Conseguentemente, prosegue la Corte, è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, quale è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova.
L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova nonostante quest'ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale.
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