Con l'ordinanza n.26959 del 14.09.2022, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo dell'autovelox, l'art. 2 del d.m. 15/8/2007 (secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti) non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi ma, solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.