La responsabilità del mittente in caso di spedizione di un assegno
Alle Sezioni Unite della Suprema Corte è stata rimessa la valutazione di una questione di particolare importanza, relativa alla possibile sussistenza di un concorso del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. I, c.c., nella spedizione di un assegno a mezzo posta, con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, nei casi in cui il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato.
In relazione a tale quesito, secondo un primo orientamento, si dovrebbe escludere proprio la configurabilità del nesso di causalità, in quanto nel caso in cui il mittente abbia spedito l'assegno non trasferibile con una corrispondenza non assicurata, anche se tale condotta fosse qualificabile come colposa o imprudente, ciò non assumerebbe alcuna rilevanza causale rispetto all'evento dannoso, che si verifica esclusivamente in conseguenza del comportamento colposo posto in essere dall'istituto di credito negoziatore, emittente o trattario, comportamento valutabile alla stregua di un fatto sopravvenuto e idoneo ad interrompere il nesso di causalità (cfr. Cass. Civ. n. 20911 del 22.08.2018; Cass. Civ. n. 23460 del 4.11.2014; Cass. Civ. n. 7949 del 31.03.2010).
In tale panorama giurisprudenziale, orientato verso l'esclusione di colpa concorrente del mittente, si registrano voci dissonanti, costituite da pronunce che, pur non escludendo in linea di principio il concorso, hanno dichiarato inammissibile la relativa questione, ritenendola attinente al merito (cfr. Cass. Civ. n. 6979 del 11.03.2019; Cass. Civ. n. 24659 del 2.12.2016; Cass. Civ. n. 3406 del 22.02.2016).
A risolvere la questione, sono intervenute le le Sezioni Unite Civili che, con la sentenza n. 9769 del 26.05.2020, hanno affermato il seguente principio di diritto "La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore".