Con la sentenza n. 31730, del 15.11.2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- nell'ambito delle finalità della cd. Pac (Politica agricola comune) il Regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l'istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1306 del 2013, così che l'importo totale dei pagamenti diretti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può esser superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III del Regolamento citato; ne consegue che, qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito, è obbligatorio per l'autorità nazionale di coordinamento (per l'Italia, Agea) praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del Regolamento (UE) n. 228/2013 e del Regolamento (UE) n. 229/2013;
- la riduzione lineare è suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo, e non è confondibile con la mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un semplice errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica la regola tratta dal Regolamento (UE) n. 809 del 2014 (art. 7) secondo la quale il contributo non può essere recuperato ove sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario;
- accertare se nel concreto si sia dinanzi all'una o all'altra delle situazioni dette spetta al giudice del merito, e la relativa valutazione resta insindacabile in cassazione