Con la sentenza n.14573, depositata il 14.04.2022, le Sezioni Unite penali hanno affermato che, nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p., il tentativo di notificazione con il mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, c.p.p., conseguendone che, in tal caso, la notificazione deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato in condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 c.p.p.