Le Sezioni Unite sull'elezione di domicilio ex art. 581, co. 1-ter, c.p.p.
Le Sezione Unite Penali della Corte di Cassazione, con l'informativa provvisoria n. 15 del 24.10.2024, hanno stabilito che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. - abrogata dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.