Con la sentenza n. 14257 depositata l'8 luglio 2020 la terza sezione della Corte di Cassazione affronta la questione relativa alla violazione di uno specifico obbligo di informazione precontrattuale di cui deve essere destinataria la consumatrice/acquirente di un contratto di viaggio organizzato, questione che è stata discussa in pubblica udienza in ragione dei profili di novità nomofilattica prospettati.
La viaggiatrice imputava all'agenzia viaggi la violazione degli artt. 87 ed 88 del dlgs. 206/2005 (Codice del Consumo, applicabile ratione temporis), per non essere stata informata adeguatamente circa le condizioni applicabili al cittadino di uno Stato membro della UE in materia di passaporto e per questo era stata trattenuta dalla polizia locale per un giorno. La donna, quindi, lamentava che il giudice a quo avesse errato nel ritenere che la consegna dell'opuscolo informativo cinque giorni prima del viaggio, anziché "prima delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto" avesse comportato l'adempimento.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, osserva che la sentenza impugnata "appare in linea con la tendenza più recente diretta ad individuare una misura di ragionevolezza cui devono attenersi le misure consumeristiche, onde non sbilanciare la tutela del consumatore, favorendone gli abusi, (cfr., ad esempio, Corte di Giustizia, causa C-412/06, causa C-489/07, causa C-511/08): cioè quanto sarebbe avvenuto, nel caso di specie, ove avesse assecondato la richiesta di tutela di chi lamentava un pregiudizio informativo solo nominale e che, non potendo addurre una parzialità informativa che avesse davvero inciso sul suo consenso, non risultava affatto realmente pregiudicato".
"Infatti, piuttosto che anteporre formalisticamente il c.d. dogma consumeristico che vuole il consumatore in una situazione di presunzione assoluta di debolezza, sempre e comunque meritevole di protezione, e che ragiona degli obblighi di informazione come di obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico — ritenendo, quindi, che l'informazione non pervenuta nella sfera di conoscibilità del consumatore ovvero pervenutagli in forma incompleta o tardiva, quale che fosse la capacità o la possibilità di utilizzare a suo vantaggio le informazioni avute, non è mai immune da conseguenze — il giudice a quo ha privilegiato l'opposta soluzione ispirata evidentemente al principio di autoresponsabilità del consumatore, correggendo le conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione dello strictum ius. Infatti, ha ritenuto che la disponibilità per iscritto, qualche giorno prima della partenza, da parte della viaggiatrice dell'informazione di cui aveva bisogno e che la stessa, evidentemente con negligenza non aveva utilizzato, non le avesse provocato alcuna conseguenza pregiudizievole suscettibile di essere risarcitoria mente compensata".