Non sempre l'abbandono della casa familiare è causa di addebito della separazione
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI, con l'ordinanza n. 12241 del 2020 ha ribadito alcuni principi già più volte enunciati, ovvero che "l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto»; conf. Cass.10719/2013; Cass.25663/2014)."
Con tale ordinanza la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte D'Appello e la statuizione di primo grado che avevano respinto la richiesta di addebito fondando la propria decisione sul rilievo che l'abbandono della casa familiare da parte della moglie era intervenuto in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata ed in conseguenza del comportamento di entrambi i coniugi.