Pacchetti turistici e risarcibilità del danno: Cass. Civ. Sez. VI ordinanza n. 11758 depositata il 18 giugno 2020
La vicenda riguarda una donna che aveva proposto ricorso per Corte di Cassazione dopo che la Corte territoriale, accogliendo l'appello del tour operator che le aveva venduto un pacchetto turistico all inclusive, riformava la sentenza di primo grado che, in relazione alle pessime condizioni igieniche ed alla distanza dal mare dell'albergo, le aveva riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni il costo del pacchetto turistico, le spese relative al viaggio di ritorno, le spese legali per la fase stragiudiziale, oltre alla restituzione di quanto pagato.
La Corte motivava che, contrariamente a quanto lamentava la ricorrente, " non si è in presenza di ciò che per costante giurisprudenza integra la fattispecie della motivazione apparente e cioè l'impossibilità di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione (cfr. Cass. Sez. Un. 22232/2016; 20648/2015), atteso che a pag. 6 e 7 della sentenza impugnata è ben chiarito che il tenore letterale della descrizione del prodotto acquistato e, in particolare, la locuzione "piccolo hotel" lasciava intendere quali erano le possibili aspettative".
La Cassazione riteneva, inoltre, inammissibile anche l'altro motivo addotto dalla ricorrente, relativamente la violazione degli art. 1218, 1453 e 2697 c.c. e cioè la ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale per avere la corte ritenuto che la produzione fotografica con cui la ricorrente vorrebbe dimostrare le condizioni dei luoghi in cui era stata ospitata era di dubbia provenienza.
La Cassazione nella presente pronuncia, peraltro, si è conformata ai precedenti nei quali è stato ritenuto che in tema di azione di risarcimento per i danni sofferti da un soggetto per una infezione alimentare a causa della condotta del gestore di una struttura alberghiera durante un soggiorno con trattamento di pensione completa si deve ritenere che incomba sul danneggiato la prova rigorosa e specifica che il danno sia stato conseguenza dell'inadempimento contrattuale del predetto gestore o della sua attività, conseguendone, in difetto, la declaratoria di infondatezza della relativa domanda (cfr. Cass. Civ. 13082/2007; Cass. Civ. 12143/2016).