Parallelismo tra specificità dei motivi di appello e specificità della motivazione di secondo grado: anche il giudice deve rispettare tale principio
Con la sentenza n. 14963/2020 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione affronta la questione del vizio di omessa motivazione della decisione impugnata e quindi dell'obbligo del giudice di motivare analiticamente la sua decisione in relazione ad ognuna delle questioni sollevate specificamente dalle parti del giudizio.
Sul punto la Cassazione ha richiamato e condiviso la consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale: "A fronte di motivi di appello specifici, e con i quali si propongono motivate argomentazioni critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado in punto di affermazione di responsabilità, il giudice di appello non può limitarsi a ripetere la motivazione di condanna ma deve, pena il difetto di motivazione sul predetto punto, rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di impugnazione. Tra specificità dei motivi di appello e specificità della motivazione di secondo grado vi è un evidente necessario parallelismo poiché alla adeguatezza dei primi a proporre censure alla sentenza di primo grado deve, necessariamente, corrispondere una motivata risposta da parte del giudice di appello che non può limitarsi a riprodurre le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e rispetto alle quali quelle critiche sono state svolte (così Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 5, n. 6766 del 18/11/2019, dep. 2020, Del Prete, non massimata)."
La Cassazione ha ritenuto, pertanto, in base al principio sopra esposto, fondati i ricorsi presentati dagli imputati, alla luce dei motivi di gravame proposti, ai quali la Corte di appello non aveva dato alcuna risposta sopratutto in ordine alla ricostruzione del fatto.
La Corte di appello, infatti, era giunta alla condanna sulla base del mero richiamo alle fonti di prova (le testimonianze), omettendo completamente di confrontarsi con le deduzioni difensive, con le quali, attraverso l'esame delle risultanze dibattimentali, era stata proposta una diversa ricostruzione dei fatti, sotto diversi profili.
Nel caso di specie il vizio motivazionale è stato ancor più radicale se si considera che anche la motivazione del Tribunale era stata assai carente visto che si era limitato ad affermare la responsabilità degli imputati, richiamando con estrema sintesi le dichiarazioni della persona offesa.
Con i motivi di gravame, estremamente articolati e specifici, sono state, invece, richiamate ed esaminate le varie testimonianze, alla luce delle quali il fatto è stato ricostruito in modo diverso da quanto esposto nella sentenza di primo grado, con motivazione assai sommaria.