L'ordinanza n.10848 della VI Sezione della Corte di Cassazione, pubblicata in data 08.06.2020, chiarisce se le ringhiere ed i divisori dei balconi dell'edificio del Condominio rientrino tra le parti comuni, le cui spese debbano essere ripartite fra tutti i condomini.
Per risolvere il quesito la Corte richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, 21.01.2000, n. 637; Cass. Sez. 2, 30.07.2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30.04.2012, n. 6624; Cass. Sez. 2, 14.12.2017, n. 30071).
Nel caso di specie il giudice di merito aveva accertato che le ringhiere costituenti il parapetto del fronte dei balconi ed i divisori degli stessi, giacché ben visibili all'esterno, disposti simmetricamente, omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale, assolvessero, in misura preponderante, alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio.
Conseguentemente, la Suprema Corte respingeva il ricorso ritenendo l'accertamento del giudice di merito apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione.