La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22955 del 06.06.24, confermando l'orientamento già espresso in altre pronunce, ha stabilito che è preclusa al giudice dell'esecuzione la possibilità di revocare ex officio il beneficio della sospensione condizionale della pena in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che detta udienza sia stata preceduta da un avviso che abbia consentito alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito a quella specifica questione. Infatti, l'avviso di fissazione dell'udienza disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 c.p.p., pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio. La mancanza di detta indicazione determina una nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p.