Alle sezioni unite della cassazione è stata rimessa la questione se, nella materia delle telecomunicazioni, il tentativo di conciliazione sia o meno obbligatorio con riferimento ai procedimenti monitori.
La normativa di riferimento è la legge 249/1997, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi delle telecomunicazioni, che all'art. 1 c.11, stabilisce che non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nell'unico precedente pronunciato dalla Corte in un caso analogo (Cass. n. 25611 del 14/10/2016) la stessa ha statuito che in " tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, non è condizione di procedibilità anche del ricorso per decreto ingiuntivo, attivando quest'ultimo un procedimento "inaudita altera parte", rispetto al quale la sperimentazione della possibilità di comporre bonariamente la vertenza non appare praticabile, proprio per l'assenza del contraddittorio tra le parti" .
La Suprema Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 8240 del 28 aprile 2020 conferma il proprio precedente in materia di telecomunicazioni, affermando che il preventivo tentativo di conciliazione risulta strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito, come quelli monitori e, pertanto, non è praticabile la possibilità di comporre bonariamente la vertenza stante l'assenza di un contraddittorio attuale tra i contendenti.
In conclusione la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito".