Con l'ordinanza n. 15300 del 17.7.2020 la seconda sezione della Cassazione affronta la questione del rimborso delle spese sostenute dal coerede per le migliorie apportate sull'immobile da lui posseduto in sede di divisione ereditaria. In particolare una delle coeredi ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello territoriale, lamentando la violazione della regola di diritto, secondo la quale le addizioni e le migliorie apportate al bene comune da un condividente entrano a far parte della massa e di esse si deve tener conto ai fini della determinazione delle quote e dei conguagli. A parere della ricorrente, erroneamente la Corte d'appello, dopo avere riconosciuto che le addizioni e le migliorie del bene comune erano state realizzate dall'erede che deteneva l'immobile, aveva poi omesso di tener conto dell'incremento di valore nella liquidazione dei conguagli. La Cassazione ha stabilito che " la doglianza è infondata, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, a mente del quale il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore. (v., ad es., Cass. 21 febbraio 2019, n. 5135; Cass. 27 giugno 2013, n. 16206.)"