Con l'ordinanza n. 11183 dell'11 giugno 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul potere del giudice di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, in caso di inosservanza dell'obbligo a depositare la documentazione comprovante la propria situazione patrimoniale e reddituale come richiesto dall'articolo 5,comma 9, della legge sul divorzio.
Il caso riguarda un padre che ricorre in Cassazione dopo che la Corte di appello ha rideterminato l'assegno di mantenimento per la figlia ritenendo presuntivamente, proprio sulla scorta dell'illegittimo contegno processuale del ricorrente, che il medesimo possedesse un ingente patrimonio.
In particolare la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Giudice di secondo grado, nello statuire sull'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia, ha dato conto dell'espletamento di una CTU e dei risultati ivi raggiunti in merito alla parte italiana del patrimonio del padre, rimarcando in special modo il rifiuto opposto da quest'ultimo, a fornire informazioni e collaborazione al consulente, al fine di consentire lo svolgimento delle indagini patrimoniali anche in relazione ai redditi ed ai patrimoni esteri, in violazione dell'obbligo di collaborazione sancito dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma, 9, ed ha, quindi, accertato in via presuntiva ex articolo 116 c.p.c., proprio sulla scorta di questo illegittimo contegno processuale del padre un valore particolarmente ingente della ricchezza effettivamente a disposizione del medesimo, come del resto, sempre affermato dal coniuge; in base a ciò ha proceduto alla rideterminazione dell'assegno.
Nell'ordinanza in esame si evidenzia, inoltre, che la Suprema Corte anche a Sezioni Unite ha avuto modo di sottolineare il rilievo che il legislatore, nel novellare l'articolo 5 cit., ha riconosciuto all'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondata proprio sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti, in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale (Cass. Sez. U. n. 18287 del11/07/2018).
Nel caso di specie, il padre non ha adempiuto all'obbligo di deposito della documentazione fiscale e la Corte territoriale ha esercitato i suoi poteri officiosi, proprio mediante l'espletamento della CTU.