La questione presa in esame dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18486 depositata il 17 giugno 2020 è se l'imputato, anche dopo essere stato giudicato con il rito abbreviato, possa essere rimesso in termini per presentare la richiesta ex art. 464-bis c.p.p. laddove, come nella fattispecie è accaduto, non poteva chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso dell'udienza preliminare perchè il reato a lui originariamente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, D.P.R. n. 309 del 1990 aveva limiti edittali di pena superiori a quelli previsti dall'art. 168-bis c.p. e non consentiva formalmente quella istanza; possibilità che è tornata ad essere concreta solo dopo l'emissione della sentenza del giudice di primo grado che aveva condannato il prevenuto riqualificando il fatto a norma dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
La soluzione formulata dalla Corte è negativa perchè partendo dal presupposto che, in caso di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e può - ove la ritenga non corretta - modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell'istituto in questione, si è detto che laddove l'imputato sia stato condannato in primo grado per un reato che non consentiva la misura della messa alla prova, mentre in appello il fatto sia stato riqualificato in un reato che l'avrebbe consentita, deve ritenersi immune da censure il provvedimento con cui la Corte di appello abbia respinto l'istanza di restituzione in termini avanzata per accedere al beneficio proprio sul rilievo per cui l'imputato avrebbe dovuto richiederne l'applicazione al giudice di primo grado nel termine di cui all'art. 464-bis c.p.p., previa riqualificazione del reato in contestazione (Cass. Pen., Sez. 4, n. 36752 del 08.05.2018, Nenna; Cass. Pen. Sez. 4, n. 4527 del 20.10.2015, dep. 2016, Cambria Zurro).
La Corte, con tale sentenza, non si è discostata a quanto già ribadito dalle Sezioni Unite che, nel risolvere il contrasto esegetico sorto in materia di oblazione, ha statuito che nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, formulare istanza di oblazione. In mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Cass. Pen., Sez. Un., n. 32351 del 26.06.2014, Tamborrino).