Con l'ordinanza n. 11599/2020 la terza sezione della Corte di Cassazione Civile ha affermato che la responsabilità medica non ha natura oggettiva, conseguentemente il danneggiato deve provare il nesso di causalità materiale tra evento lesivo e comportamento attivo o omissivo della struttura sanitaria e che questa ultima debba dare la prova liberatoria che il danno lamentato dal paziente si è verificato per una causa a sé non imputabile. A tale ultimo proposito, come emerge chiaramente dalla pronuncia in commento, la semplice produzione dei protocolli previsti in ospedale non basta a fornire tale prova. Pertanto, nel caso di specie la Corte di Cassazione ha affermato che la struttura sanitaria non è stata ritenuta responsabile a titolo di responsabilità oggettiva, ma secondo la regola ordinaria, sulla base di un ragionamento probabilistico con il quale la Corte d'Appello ha ritenuto che la danneggiata avesse fornito la prova del nesso di causalità materiale tra evento lesivo e comportamento attivo o omissivo della struttura avvalendosi di presunzioni non superabili attraverso la semplice produzione dei protocolli previsti in ospedale per le medicazioni in fase post-operatoria. La suprema Corte si è uniformata ad una sua recente decisione secondo la quale: "In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione" (Cass. Civ. n. 28991 del 2019.)