La Corte Costituzionale con la sentenza n. 217/23, pubblicata in data 11.12.23, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, c.p., nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 c. p., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628.