Informazione provvisoria delle Sezioni Unite sulla traduzione degli atti
A seguito dell'udienza del 27.10.2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di traduzione dell'ordinanza con la quale viene disposta una misura cutelare personale, hanno statuito che l'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cp.p. Ove non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'ordinanza e della sequenza procedimentale che da essa trae origine, ai sensi dell'art. 178 lett. e) c.p.p.