Le Sezioni Unite penali sulla determinazione della "violazione più grave" da parte del giudice dell'esecuzione
Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 7029, depositata il 16.02.2024, hanno stabilito che, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c p.p., il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza. Inoltre, ai sensi degli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., in caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato.