Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 3452, pubblicata il 07.02.2024, – pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno statuito che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.