Cassazione Civile ordinanza n. 11186/2020: nessun assegno di mantenimento al figlio studente universitario e con lavoro part-time.
Con l'ordinanza n. 11186 dell'11 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un padre che chiedeva la cessazione del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento in considerazione della sua situazione di studio e di lavoro.
Il padre, in particolare, riteneva errata la valutazione della Corte di Appello circa la sussistenza dei presupposti per il permanere del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento sul presupposto che la mera iscrizione all'università non fosse sufficiente a giustificare tale obbligo, soprattutto in considerazione dell'attività lavorativa part-time del figlio a tempo indeterminato.
La Corte, quindi, in accoglimento della doglianza, ha ribadito, anche per il caso di specie, i principi già espressi con la sentenza n. 18076/2014 secondo cui " ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni"