Il mutamento della procedibilità del reato dopo il giudicato non giustifica la richiesta di revisione della sentenza ( Cass. Pen., II Sez., n. 14987/2020, depositata il 13.05.2020).
La questione sottoposta all'attenzione della Corte riguarda il caso di una sentenza di applicazione della pena relativa ad un reato procedibile d'ufficio sia al momento della sua consumazione che all'epoca della pronuncia della sentenza e che, solo in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza stessa, per effetto di una riforma normativa ( D.Lgs n.36 del 2018 art 10 ), è divenuto procedibile a querela di parte e tale querela non risulta essere stata mai presentata.
Su tali presupposti la difesa formulava istanza di revisione della sentenza limitatamente al reato di appropriazione indebita osservando che, per effetto del disposto del D.Lgs. n. 36 del 2018, art. 10, il reato di cui all'art. 646 c.p., è divenuto procedibile esclusivamente a querela di parte che, nel caso in esame, non risulta essere mai stata presentata.
La corte sottolinea innanzitutto che l'istituto della revisione è un mezzo di impugnazione straordinario che può essere esperito esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla legge.
Sottolinea, inoltre, che nella situazione in esame l'unica ipotesi di revisione che può essere presa in considerazione è quella di cui alla lett. c), dell'art. 630 c.p.p., che consente la revisione della sentenza "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631".
Da qui la necessità di chiarire se la riforma normativa che ha portato al cambio della condizione di procedibilità del reato per il quale è intervenuta la pronuncia di condanna può essere considerata "nuova prova".
La Suprema Corte ha risposto negativamente affermando che: a) deve ritenersi, in assenza di una norma transitoria del D.Lgs. n. 36 del 2018, che abbia regolato situazioni come quella qui in esame, che l'intervenuto mutamento della condizione di procedibilità del reato non può certo assimilarsi al concetto di "nuova prova" rilevante ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), ai fini di una richiesta di revisione di sentenza la cui irrevocabilità sia intervenuta prima dell'intervenuta modifica normativa;
b) in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 c.p., comma 4, secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo... " tenendo però conto del fatto che nel caso in esame opera l'insuperabile sbarramento contenuto nell'ulteriore inciso della medesima norma "salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile."