Emotrasfusioni: la decorrenza della prescrizione nel caso di danni a decorso occulto
Con l'ordinanza n. 14480 del 2020, la Sezione VI della Cassazione Civile, ha affermato un importante principio in tema di decorrenza della prescrizione.
Il caso riguardava la richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza di una infezione da virus HCV contratta in conseguenza di una emotrasfusione.
In tema di danni a decorso occulto, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che, l'exordium praescriptionís va individuato nel momento in cui il danneggiato, con l'ordinaria diligenza esigibile dal cittadino medio, sia in grado di avvedersi non solo dell'esistenza del danno, ma anche della sua derivazione causale dalla condotta illecita d'un terzo (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 13745 del 31/05/2018, Rv. 649040 - 01).
Conseguentemente, nel caso esaminato dall'ordinanza in parola, la Suprema Corte ha ritenuto che nella sentenza impugnata si erano accertate in fatto solo una serie di circostanze dimostrative della sola conoscenza, da parte della paziente, dell'esistenza della malattia ma non della sua genesi causale.
Pertanto, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza indicando il seguente principio di diritto: "l'accertamento del momento in cui ad un paziente viene resa nota l'esistenza della sua malattia, da solo, non è sufficiente per desumerne che a partire da quel momento il paziente sia anche consapevole della causa della malattia. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, Pexordium praescriptionis del diritto al risarcimento del danno consistito nella contrazione di una malattia infettiva, causata da un fatto illecito, non può farsi decorrere dal momento della sola comunicazione al paziente dell'esistenza della malattia".