Obbligo dei nonni al mantenimento del nipote
La Corte di Cassazione Civile con l'ordinanza n. 14951, depositata il 14 luglio 2020, ha stabilito che l'ascendente ( il nonno paterno ) debba partecipare al mantenimento del nipote se la madre ed i suoi genitori non riescono da soli a coprire a tutte le sue necessità e il padre non ha mai versato nulla per il suo sostentamento.
Nel caso esaminato, il nonno paterno ricorreva in cassazione contro la decisione della Corte di Appello che aveva confermato la condanna al versamento di 130 euro al mese in favore della madre come contributo per le spese del nipote ritenendo che la madre non avesse mai dimostrato lo stato di bisogno e tanto meno l'incapacità di provvedere da sola ai bisogni primari del figlio considerato che lavorava stabilmente e conviveva con il figlio presso i suoi genitori.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso e rifacendosi alla precedente giurisprudenza ( Cass. Civ. 10419/18 ), ricorda che "l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l'altro genitore sia in grado di mantenere la prole".
Applicando tale principio, la Suprema corte, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di Appello la quale ha appurato che la situazione economica della madre fosse "insufficiente a far fronte alle esigenze de minore, perché è malato e necessita di terapie riabilitative, e ciò pur tenendo conto del contributo economico dei nonni materni, con i quali la donna abita".
La Corte di appello, inoltre, ha tenuto in giusto conto, che la madre aveva documentato l'impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre, che non aveva mai versato alcun assegno per il contributo al mantenimento del figlio.