Illegittimità Costituzionale dell'art 564 bis, III co., c.p., in relazione all'automatica sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 102 del 06.05.2020, in relazione alla pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale conseguente alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all'estero commessa dal genitore in danno del figlio, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale "
In motivazione la Corte ha rilevato che il genitore colpevole del delitto di sottrazione e trattenimento di minori all'estero compie un delitto di elevata gravità, che offende sia il diritto dell'altro genitore, sia il diritto del minore a vivere la propria relazione con quest'ultimo. Tuttavia, ciò non è sufficiente a giustificare l'automatica applicazione della pena accessoria in questione in caso di condanna a pena non sospesa.
Infatti, una misura che pone significativi ostacoli alla relazione tra il figlio e genitore può essere legittima quando tale relazione risulti in concreto pregiudizievole per il figlio (artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo; art. 24, comma 3, CDFUE).
Al proposito la Corte richiama il principio generale secondo cui ogni decisione che riguarda il minore deve essere guidata dal criterio della ricerca della soluzione ottimale per il suo interesse, conseguentemente, l'applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale potrà giustificarsi solo ove risponda in concreto agli interessi del minore, da valutare secondo le circostanze di fatto esistenti al momento della sua applicazione. Tali circostanze comprendono anche tutto ciò che è accaduto dopo il fatto da cui è scaturita la responsabilità penale del genitore.
Tale valutazione, prosegue la Corte, potrebbe far emergere che il mantenimento del rapporto con il genitore che ha posto in essere la sottrazione o il trattenimento all'estero non risulti pregiudizievole per il minore, ed anzi corrisponda a un suo preciso interesse, che lo Stato in tal caso avrebbe il dovere di salvaguardare, addirittura in via preminente rispetto alle stesse esigenze punitive nei confronti di chi si sia reso responsabile della violazione dell'art. 574 bis c.p..
Alla luce di quanto detto la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 574 bis, III comma, cod. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di disporre la pena accessoria in questione, rimanendo così esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 34, II co., c.p., che prevede, in caso di condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale, l'automatica applicazione di tale pena accessoria.
Il testo integrale della sentenza è consultabile a questo link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2020:102