Stupefacenti: le Sezioni Unite sull'applicabilità dell'aggravante dell'ingente quantità
Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate in relazione alla circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990.
Con l'ordinanza di rimessione sono stati posti due quesiti diversi, strettamente collegati, ovvero:
1) se mantenga validità il criterio per la determinazione dell'ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto (1 a 200) fra quantità massima detenibile come prevista nell'elenco allegato al D.M. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto;
2) come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell'ingente quantità nell'ipotesi di reati concernenti le c.d. "droghe leggere".
La Suprema Corte, dopo aver illustrato il contrasto giurisprudenziale in essere, con la sentenza n. 14722 del 12.05.2020 ha affermato il seguente principio di diritto "a seguito della riforma introdotta in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990;
con riferimento in particolare alle c.d. droghe leggere, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo. "