Posizione di garazia del datore di lavoro e fattori di rischio dell'area esterna
La Sesta Sezione penale della Corte di Casazione ha affermato che la posizione di garanzia del datore di lavoro, sostanziantesi nell'obbligo di protezione da fattori di rischio per la loro incolumità personale di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti sul luogo di lavoro, non può estendersi al di là della sfera funzionale e logistica connessa all'attività professionale svolta, sicché, nel caso di eventi lesivi determinati dal concretizzarsi di fattori di rischio riguardanti un'area esterna al luogo di lavoro ed estranei alla sfera di dominio del predetto, non può configurarsi una sua responsabilità per colpa per non aver previsto, nel documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tali fattori e non aver conseguentemente adottato adeguate misure di prevenzione. (Fattispecie relativa al gestore di un albergo, chiamato a rispondere della morte e delle lesioni di ospiti e dipendenti, determinate dal sopraggiungere di una valanga in una situazione di isolamento della struttura per l'eccessivo innevamento e per la conseguente non percorribilità della strada pubblica che conduceva ad essa, la cui gestione era di competenza della Provincia).